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Deposito legale

 

INDICAZIONI PER EDITORI E TIPOGRAFI SOGGETTI AL DEPOSITO LEGALE

La legge sul deposito legale (l. 106/2004 e regolamento attuativo DPR 252/2006) è finalizzata a tutelare la memoria della cultura italiana nelle sue diverse forme ed espressioni. A questo scopo è istituito in Italia un doppio archivio della produzione editoriale:

l'archivio nazionale in cui devono confluire due copie di ogni pubblicazione prodotta in Italia,

e precisamente una copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Via del Castro Pretorio, 105 -

00185 ROMA) e una copia alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (Via Tripoli, 36 -

50122 FIRENZE);

•   gli archivi regionali che accolgono e conservano due copie di ciascuna pubblicazione prodotta

nei rispettivi territori.

 

All'obbligo del deposito sottostanno - come dice la legge - «i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione». Essi sono dunque:

a) le opere a stampa, sia messe in commercio che diffuse a titolo gratuito: libri, opuscoli,

periodici, giornali, bollettini, carte geografiche, atlanti, manifesti, grafica d'arte, spartiti musicali,

riproduzioni in facsimile, ecc.;

b) i prodotti editoriali che utilizzano differenti supporti tecnologici (CD, DVD, documenti sonori,

fotografici, film, ecc.).

 

I soggetti obbligati al deposito legale sono:

a) l'editore o, comunque, il responsabile della pubblicazione (autori, enti, associazioni, istituti

pubblici e privati, comuni, ecc.);

b) il tipografo, ove manchi la casa editrice;

c) il produttore o distributore di documenti non librari.


Nell'ambito della regione Veneto non esiste una struttura che funga da archivio regionale centralizzato. Gli istituti depositari sono pertanto distribuiti secondo provincia.

Nella provincia di Padova le sedi destinate a gestire il deposito legale sono le seguenti:

Biblioteca Universitaria di Padova

Via San Biagio, 7    35121 PADOVA


Consorzio Biblioteche Padovane Associate

Via Matteotti, 71     35031 ABANO TERME

Tel. 049/86202506

 

• Alla Biblioteca universitaria di Padova vanno consegnate

A) una copia di qualunque edizione a stampa, pubblicata sia a titolo oneroso che gratuito;

B) una copia di qualunque pubblicazione in supporto informatico.

 

• Al Consorzio Biblioteche Padovane Associate vanno consegnate:

A)  una copia di qualunque edizione a stampa, pubblicata sia a titolo oneroso che gratuito;

B)  una copia di qualunque pubblicazione in supporto informatico;

C)  una copia di qualunque documento sonoro e/o video.

 

N. B.: Per tirature limitate di opere a stampa, non superiori ai 200 esemplari, è sufficiente la consegna di una sola copia alla Biblioteca Universitaria di Padova.

 

Materiale esentato dall'obbligo di deposito

edizioni provvisorie

ristampe inalterate

estratti

bozze di stampa

registri e modulistica

rapporti e documenti ad uso interno o privato

mappe catastali

materiale pubblicitario

 

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE COPIE ALLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI PADOVA

Le copie dovranno essere recapitate, direttamente o tramite servizio postale, all'Ufficio acquisizioni della Biblioteca (via San Biagio, 7 - 35121 PADOVA) entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Nel caso di pubblicazioni periodiche potrà essere concordata con il responsabile dell'ufficio acquisizioni della Biblioteca (dr. Paolo Maggiolo, tel. 049/8240245) una consegna cumulativa del materiale con scadenza prorogata.

I plichi dovranno recare all'esterno la dicitura "Esemplari fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106".

Le copie dovranno recare anch'esse la dicitura "Esemplare fuori commercio per il deposito legale agli effetti della legge 15 aprile 2004, n. 106".

Le copie dovranno essere accompagnate da un duplice elenco (scarica il modulo) idoneo alla corretta identificazione del materiale consegnato.

La Biblioteca, dopo aver effettuato il controllo del materiale pervenuto, provvederà a rispedire all'editore una copia dell'elenco come prova dell'avvenuta consegna.

La Biblioteca è tenuta a reclamare all'editore l'invio delle copie non consegnate nei termini prescritti e ad informare la Regione Veneto del mancato adempimento. Le relative sanzioni sono quelle previste dall'art. 7 della legge 106/2004.

Per informazioni più complete si consiglia di prendere visione del sito della Regione Veneto

www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Cultura/Beni+culturali/Deposito+legale